Regolamento disciplinare

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art. 1 Criteri generali

Il socio SIO è tenuto alla conoscenza e al rispetto dello Statuto dell’associazione, del Regolamento Attuativo, del Codice Deontologico e del presente Regolamento Disciplinare. La mancata conoscenza dei medesimi non esime il socio dalla responsabilità disciplinare.
Nei confronti del socio SIO che si renda oggetto di contestazione di addebiti, di abusi, mancanze o fatti contrari ai doveri associativi o agli interessi dell’Associazione ovvero di fatti deontologicamente non corretti è aperta un’istruttoria ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza.
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione:
– all’intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
– al danno arrecato all’associazione, agli utenti e a terzi
– alle responsabilità derivanti dal ruolo istituzionale ricoperto dal socio all’interno dell’associazione
– alla rilevanza della violazione di norme o regolamenti;
– all’eventuale reiterazione di comportamenti sanzionabili.

Art. 2 Sanzioni non disciplinari

Il Consiglio Direttivo decide, su proposta del Collegio dei Probiviri, nei casi che non rivestano carattere disciplinare, tali quindi da comportare automaticamente le sanzioni di:
– esclusione ai sensi dell’art.7 comma1 b) dello Statuto
– sospensione al verificarsi di emissione di mandati, ordini di cattura, provvedimenti di rinvio a giudizio
– espulsione in caso di condanna a seguito di procedimento penale, o civile se per fatti connessi all’esercizio della professione.

Art. 3 Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo attua le decisioni del Collegio dei Probiviri relative alle questioni disciplinari che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 7 comma 1 a), c), d) dello Statuto.

Art. 4 Dell’arbitrato

Il Collegio dei probiviri compone le controversie emerse ai sensi dell’art.18 dello Statuto.
Esso acquisisce tutte le informazioni necessarie, convoca le parti interessate, ricerca le possibili soluzioni atte a dirimere le controversie ed emette un giudizio inappellabile, attuato a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 5 Istruttoria

Il Collegio dei Probiviri, venuto a conoscenza, anche ai sensi degli artt. 11 comma 1° lettera d) e 14 comma 4° dello Statuto, di fatti che possano comportare sanzioni disciplinari, effettua gli accertamenti preliminari ritenuti necessari al fine di verificare l’opportunità di dar seguito alla procedura. Ove si rilevi tale opportunità, il Collegio avvia l’istruttoria e provvede a comunicare al socio oggetto del provvedimento:
a) la menzione circostanziata degli addebiti;
b) che ha facoltà di farsi assistere da una persona di sua fiducia e di indicare eventuali testimoni;
c) che il socio oggetto del provvedimento, o chi lo assiste può prendere visione degli atti istruttori, depositati presso la Segreteria della Società;
d) il termine perentorio di trenta giorni entro il quale il socio oggetto del provvedimento, o chi lo assiste può produrre le proprie difese scritte e le eventuali istanze istruttorie;
e) l’indicazione del luogo, della data e dell’ora in cui avrà corso il giudizio disciplinare, che non potrà avere luogo prima di quaranta giorni dalla data della notificazione.
Il Collegio dei Probiviri provvede a convocare i testimoni indicati dal socio oggetto del procedimento ed altri la cui presenza si ritenga opportuna.
Nel luogo, data e ora fissati e comunicati, il Collegio dei Probiviri si riunisce per il giudizio disciplinare.
Il socio oggetto del provvedimento personalmente, ovvero a mezzo di chi lo assiste, e i Probiviri hanno diritto di interrogare direttamente i testimoni presenti.
Conclusa l’istruttoria dibattimentale il socio oggetto del provvedimento, ovvero chi lo assiste, svolge oralmente le proprie difese e assume le proprie conclusioni. Può presentare una memoria scritta.
Della seduta viene redatto processo verbale, sottoscritto da entrambe le parti.
Se necessario il Collegio dei Probiviri può convocare ulteriori sedute istruttorie.

Art. 6 Delibera

Esaurita la fase istruttoria, il Collegio dei Probiviri si riunisce in camera di consiglio e decide l’archiviazione del caso ovvero emana la delibera disciplinare.
Nell’emanare la sanzione il Collegio terrà conto della gravità della mancanza e dell’eventuale reiterazione, comminando di conseguenza:
– il richiamo scritto
– la sospensione sino a due anni
– l’esclusione
La delibera viene adottata a maggioranza dei votanti con voto palese; nel caso di parità, prevale la decisione più favorevole al socio oggetto del provvedimento.
La delibera deve contenere:
a) l’indicazione dei Probiviri presenti;
b) la data e il luogo in cui è stata emanata;
c) i fatti addebitati e i motivi che hanno condotto alla decisione;
d) l’avvertimento che la decisione può essere impugnata con ricorso all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione;
e) la firma dei membri del Collegio dei Probiviri presenti.
La delibera è consegnata al Consiglio Direttivo per l’attuazione e depositata in originale negli uffici di Segreteria del Consiglio Direttivo.
Il Presidente trasmette copia della delibera all’interessato.

Art. 7 Dell’astensione e della ricusazione

I componenti del Collegio dei Probiviri debbono astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare:
– se hanno interesse nella vertenza disciplinare;
– se sono parenti o affini sino al quarto grado, ovvero conviventi, o colleghi di studio o di unità organizzativa lavorativa del socio oggetto del provvedimento, il collega che assiste o della parte denunciante;
– se hanno deposto nella vertenza come testimoni;
– se hanno motivi di inimicizia grave o di forte amicizia con l’incolpato, con il collega che assiste ovvero con la parte denunciante;
– in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.
Nei casi in cui è fatto obbligo di astenersi, le parti possono richiedere la ricusazione con ricorso in forma scritta, con l’indicazione dei motivi e degli specifici mezzi di prova, indirizzato al Collegio dei Probiviri.
Ove sia proposto ricorso per ricusazione, il Collegio si riunisce immediatamente in camera di consiglio, con esclusione del Proboviro ricusato, e decide sulla fondatezza della ricusazione.
Ove la proposta ricusazione sia riconosciuta come fondata, l’adunanza e l’intero procedimento proseguono in assenza del Proboviro ricusato.

Art. 8 Prescrizione

Le infrazioni disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto.